(massima n. 1)
Il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, secondo comma, c.c., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, č applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, rispondendo tale disciplina a criteri di razionalitą ed equitą, che hanno portata generale e che sarebbero infirmati ove si privasse il creditore di una garanzia, senza la quale non avrebbe affatto erogato il credito, ed essendo tale interpretazione confermata dall'art. 2, primo comma, del d.l. n. 35 del 2005, che, modificando l'art. 67, secondo comma, legge fall., ha reso esplicito tale precetto.