(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare di atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 2), legge fall., allorché il conto corrente affidato, intrattenuto dal debitore con l'istituto di credito, presenti un saldo negativo, la funzione solutoria di una cessione non può essere esclusa in virtù della mera contestuale concessione di un ulteriore credito.