(massima n. 1)
Non č revocabile, ai sensi dell'art. 67, primo comma n. 2, legge fall., il pagamento eseguito, nel periodo sospetto, in base ad apposita convenzione trilaterale, mediante versamento diretto al creditore pignoratizio, da parte dell'acquirente del bene dato dal debitore in pegno non revocabile perché consolidato, del prezzo dello stesso, atteso che in tal modo il creditore esercita il proprio diritto alla realizzazione del pegno, la cui costituzione non č pił attaccabile con l'azione revocatoria fallimentare, e la revoca del pagamento produrrebbe l'effetto di una indiretta revoca della garanzia.