(massima n. 1)
Nell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto, quale mezzo anormale di pagamento, il mandato irrevocabile all'incasso di crediti verso terzi, rilasciato dall'imprenditore insolvente alla banca sua creditrice, non costituisce domanda nuova, bensì mera emendatio libelli ammissibile in grado di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (come novellato dalla legge n. 353 del 1990), la prospettazione di modalità diverse di rientro del credito della banca, atteso che ciò non dà luogo ad un mutamento del contenuto della domanda iniziale, costituita pur sempre dalla richiesta di revoca dei versamenti giustificata dalla loro natura solutoria e dal carattere non normale del mezzo di pagamento adottato. (La S.C. ha pertanto escluso che configurasse domanda nuova la deduzione, in appello, che le somme riscosse dalla banca in forza del mandato erano confluite inizialmente in un conto attivo ed erano state poi girocontate in atri conti del medesimo imprenditore, ad eliminazione della loro scopertura, mentre in primo grado era stato dedotto che il primo conto era esso stesso scoperto, senza fare riferimento ai giroconti).