(massima n. 1)
La cessione di credito si caratterizza come anomala, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti e come tale č assoggettabile a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., se compiuta in funzione solutoria, cioč per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile; ne consegue che, qualora la cessione abbia avuto luogo contestualmente alla concessione di un'apertura di credito, alla data della quale il conto corrente del cedente successivamente fallito presentava un saldo attivo, deve essere escluso il predetto carattere solutorio, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che una parte delle somme riscosse per effetto dell'incasso dei crediti ceduti sia stata in prosieguo destinata al ripianamento della scopertura del conto corrente, qualora la relativa esposizione sia sorta successivamente alla predetta cessione, effettuata in funzione di garanzia.