(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, la funzione di garanzia, programmata dalle parti con riguardo ad una cessione di credito, non viene meno qualora la modalitą pratica attraverso cui l'operazione viene realizzata consista nel versamento sul conto corrente del cedente, al momento della riscossione del credito ceduto, delle somme incassate dalla banca cessionaria in veste di titolare di quel credito, in misura pari alla passivitą ivi maturata, non essendo tale modalitą sufficiente ad attribuire "causa solutionis" alla cessione, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 67, comma 2, e non l'art. 67, comma 1, n. 2 della legge fall. (Fattispecie anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80).