(massima n. 1)
In tema di revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. del mandato rilasciato dal correntista alla banca per l'incasso di un credito, attraverso il quale l'istituto abbia inteso garantirsi il rientro anche di futuri finanziamenti, l'effetto solutorio derivante dalla riscossione del credito si realizza comunque entro il limite dello scoperto di conto (eventualmente comprensivo dei crediti della banca per i finanziamenti "medio tempore" erogati) esistente alla data di accredito della relativa rimessa, mentre non può estendersi ai crediti aventi titolo in finanziamenti successivi, posto che, una volta ripianato lo scoperto, non esiste più alcun debito del correntista da estinguere e la parte della somma riscossa eccedente lo scoperto non viene trattenuta dalla banca ad imputazione dei futuri crediti (da finanziamento) non ancora sorti, ma viene posta nella piena disponibilità del correntista.