(massima n. 1)
Nell'azione proposta ex art. 67, primo comma, legge fall., dal curatore fallimentare per la revoca della vendita di un appartamento di proprietà della società poi fallita, è escluso il litisconsorzio necessario in causa del coniuge dell'acquirente, divenuto comproprietario del bene, acquistato in regime di comunione legale. Detta azione, che mira alla declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione che ha depauperato la garanzia patrimoniale nella sua unitarietà, e non solo per la parte attribuita ex lege in proprietà all'acquirente, ha funzione conservativa, strumentale al ripristino del patrimonio del fallito, allo scopo di consentire che il bene in questione sia sottoposto alla esecuzione concorsuale. Ne consegue che il coniuge dell'acquirente che sia rimasto estraneo all'atto di trasferimento stipulato separatamente dall'altro, e che perciò non sia intestatario del bene, ma ne abbia acquistato la comproprietà ope legis in ragione del regime patrimoniale che assiste il suo rapporto coniugale, non ha legittimazione a resistere all'azione, poiché il suddetto effetto acquisitivo, prescindendo dalla volontà dei contraenti, non gli attribuisce per ciò solo la veste di parte del negozio. Nè, in caso di accoglimento della domanda, costui potrebbe impedirne gli effetti, poiché la pronuncia sarebbe destinata a travolgere l'atto nella sua interezza, e non solo per la porzione spettante in proprietà all'effettivo contraente, unico intestatario del bene, e parte in giudizio.