(massima n. 1)
Ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una societā di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la scientia decoctionis va riscontrata con riferimento all'insolvenza della societā, considerato che č quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilitā per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale. Ne consegue che anche l'onere della prova della inscientia decoctionis, che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma dell'art. 67, comma primo, legge fall., ha come termine di riferimento, non giā lo stato di insolvenza del socio suddetto, bensė quello della societā alla quale l'autore dell'atto di disposizione partecipi in regime di responsabilitā illimitata. (Fattispecie in tema di domanda di revoca, ex art. 67, comma primo, n. 4, legge fall., di ipoteca giudiziale iscritta su beni immobili appartenenti a soci di una societā di fatto, successivamente dichiarata fallita).