(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, primo comma, n. 1, legge fall. pone a favore del fallimento una presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore nel momento in cui fu posto in essere l'atto, presunzione che impone al terzo convenuto in revocatoria di dare la prova, con ogni mezzo, dell'ignoranza di tale stato. L'accertamento espresso dal giudice di merito sull'esistenza della inscientia decotionis nonché sulla concludenza della prova offerta a tal fine dal terzo, involgendo un apprezzamento di fatto, č incensurabile in cassazione, quando il giudizio sia giustificato da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto.