(massima n. 1)
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67 comma primo L. fall. postula il solo accertamento dello squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali (che, ove escluso, impedisce l'accoglimento dell'azione stessa), non rilevando, all'uopo, la conoscenza o meno, da parte dell'accipiens, dello stato di insolvenza del venditore.