(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso posti in essere nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, l'onere di provare la notevole sproporzione tra le prestazioni, che legittima la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1 della legge fallimentare, incombe sulla curatela, la quale è pertanto tenuta a fornire, in riferimento agli atti di alienazione, elementi idonei a dimostrare che il prezzo pattuito era notevolmente inferiore al valore reale del bene; all'inadempimento di detto onere non può sopperirsi attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, costituendo uno strumento di controllo tecnico di elementi già acquisiti al processo e non altrimenti accertabili, non consente di alterare il regime probatorio del giudizio civile, con la conseguenza che, qualora dalla relazione del consulente non emergano elementi di fatto sufficienti per la determinazione del valore reale del bene, deve ritenersi giustificato il rifiuto del giudice di disporre la rinnovazione delle indagini, che in detto contesto verrebbero ad assumere una funzione meramente esplorativa e suppletiva.