(massima n. 1)
Ove l'azione revocatoria venga proposta ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, legge fall., con riferimento ad un atto traslativo il cui effetto si sia interamente prodotto, pur se le prestazioni ulteriori a carico del venditore fallito siano state solo in parte adempiute, il giudizio di proporzionalità del prezzo contrattuale va compiuto con riferimento alle prestazioni eseguite. (Nella fattispecie, relativa a vendita di un immobile in cui il venditore, poi fallito, aveva ceduto il bene assumendo l'ulteriore obbligazione di eseguire opere di completamento e rifinitura, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva determinato la sproporzione tra le reciproche prestazioni delle parti comparando il valore dell'immobile come completato e rifinito dall'acquirente — nell'inadempimento della relativa obbligazione da parte del venditore — e il prezzo dal lui corrisposto)