(massima n. 1)
Nell'ipotesi di revocatoria ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, legge fallim. la proporzionalitā tra le prestazioni delle parti deve essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l'inadempimento di talune di dette obbligazioni č accadimento successivo all'accordo delle parti ed estraneo all'assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi. (Nella fattispecie, relativa a compravendita immobiliare, la S.C. ha ritenuto irrilevante il ritardo nella consegna dell'immobile da parte del venditore e l'avvenuto pagamento dell'INVIM da parte del compratore quanto all'inadempimento, da parte del venditore, dell'obbligazione tributaria, che non era stata posta contrattualmente a carico del compratore).