(massima n. 1)
Anche in presenza di una societą di fatto o irregolare, l'acquirente convenuto in revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, legge fall., ha l'onere di provare la sua ignoranza circa la qualitą di socio del disponente e l'insolvenza della societą partecipata, il cui fallimento sia stato esteso al socio illimitatamente responsabile, senza che possa giovarsi, in contrario, dell'omessa iscrizione della societą nel registro delle imprese.