(massima n. 1)
L'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67 legge fall. non viola la previsione, protetta dalle norme costituzionali di cui agli artt. 1,4, 35 e 36 Cost., del diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro al pagamento degli emolumenti dovuti, in quanto si limita a collocarne il soddisfacimento nell'ambito di un sistema improntato al principio della par condicio creditorum al cui rispetto č finalizzata la stessa azione (come giā affermato da Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 379).