(massima n. 1)
È manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, in materia di nuova disciplina delle revocatorie fallimentari, laddove, prevedendo che le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano soltanto alle azioni proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, cioè aperte dopo il 17 marzo 2005, introduce una disciplina diversa per situazioni identiche; tale identità va invero considerata non solo in relazione alla contemporaneità degli atti revocandi ma anche in relazione alle rispettive procedure di insolvenza che invero si aprono in base a regole diverse vigenti all'atto di ciascuna dichiarazione, ciò giustificando la disciplina della procedura concorsuale successiva sulla base di una mutata normativa, in coerenza con la successione delle leggi e la conseguente irretroattività della nuova norma; ne deriva l'inesistenza di dubbi con riguardo sia agli artt. 3, 24 e 41 Cost., sia all'art. 77 Cost., il cui presupposto di necessità ed urgenza ha trovato, nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni di competitività alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei finanziatori, specie bancari, relativamente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi.