(massima n. 1)
Con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare, promossa dal curatore di un fallimento aperto in Italia nei confronti di una banca straniera (nella specie, avente sede nella Repubblica di San Marino) in relazione alla avvenuta costituzione di garanzia in favore di quest'ultima, sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, secondo comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio, e con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento.