(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 48, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 ed in vigore sino al 1° giugno 1999 (operando dal giorno successivo l'ulteriore modifica apportata dall'art. 14 D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), nei giudizi relativi all'azione revocatoria fallimentare il tribunale giudica in composizione monocratica, e non collegiale, non essendo detti giudizi menzionati tra quelli che il secondo comma della norma, eccezionalmente (in deroga al principio generale della monocraticità, stabilita dall'ultimo comma) e dunque senza possibilità di interpretazione analogica o estensiva, riserva al tribunale in composizione collegiale. In particolare essi non rientrano tra i giudizi di revocazione, menzionati al n. 5 del citato secondo comma, identificabili in quelli disciplinati dall'art. 102 legge fall., né tra i giudizi devoluti alle sezioni specializzate, menzionati al n. 3 dello stesso comma, non costituendo la sezione fallimentare un organo giurisdizionale specializzato, bensì una semplice ripartizione interna del tribunale.