(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare diretta a sentir dichiarare l'inefficacia di un contratto di vendita di beni aziendali ed in ipotesi di domanda incidentale di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona, deve escludersi la necessitą di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo interposto, in quanto la domanda stessa implica una pronuncia che non incide direttamente sul suo patrimonio, ma che rappresenta soltanto il presupposto logico giuridico di una statuizione recuperatoria nel rapporto esclusivo tra la massa e l'effettivo acquirente dei beni oggetto di revocatoria.