(massima n. 1)
In tema di sospensione necessaria del processo, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. nel rapporto tra il giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare proposta contro l'acquirente di un immobile giā di proprietā del fallito e l'opposizione all'esecuzione promossa da un terzo che abbia iscritto ipoteca sul medesimo bene; infatti, non solo non ricorre l'identitā tra i soggetti, ma, per aversi pregiudizialitā-dipendenza, l'azione pregiudiziale dovrebbe avere effetti restitutori, mentre il soggetto nei cui confronti č stata promossa l'esecuzione da parte del terzo non perde, a seguito di accoglimento dell'azione revocatoria, la titolaritā del bene in se, ne il terzo il titolo per agire su tale bene.