(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, l'efficacia della sentenza penale di assoluzione č disciplinata dall'art. 652 c.p.p. - sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno, cui č equiparabile l'azione revocatoria - secondo il quale la sentenza di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento e divenuta definitiva ha efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizioni di costituirsi P.C. nel processo penale, salvo che abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, secondo comma, c.p.p. (Nella fattispecie, la S.C. ha pertanto escluso l'efficacia, nel giudizio di revoca di pagamenti intrapreso dal curatore fallimentare nei confronti di una banca, del giudicato penale di assoluzione di un dipendente della stessa banca per esclusione del carattere fraudolento dell'operazione - giudicato allegato dalla convenuta a dimostrazione della sua inscientia decoctionis - non essendosi il curatore costituito P.C. nel giudizio penale).