(massima n. 1)
Posta la diversità tra l'azione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., e l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, incorre in extrapetizione il giudice di merito che accolga la prima azione quando, anche indipendentemente dalla qualificazione data dall'attore, sia stata, invece, in concreto proposta la seconda, non avendo l'attore allegato, a fondamento della domanda, la gratuità dell'atto: allegazione che può ritenersi non necessaria solo allorché l'atto impugnato abbia natura essenzialmente gratuita.