(massima n. 1)
Nel caso di contestuale proposizione da parte del curatore fallimentare di azione revocatoria ex art. 67 legge fall. avente ad oggetto la concessione di ipoteca iscritta contro il debitore prima della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo e, come conseguenza della dedotta inefficacia delle ipoteche, di domanda di inefficacia dei pagamenti eseguiti al creditore ipotecario nel corso del concordato poi risolto, alla dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca segue l'accoglimento della domanda di restituzione dei pagamenti, ancorché questi siano stati autorizzati dal giudice delegato, poiché tale domanda non rientra nella previsione di cui all'art. 67 legge fall., ma va ricondotta all'art. 2033 c.c. (Sulla base di tale distinzione la S.C. ha escluso che, nella specie, si ponessero sia la questione dell'applicazione analogica al concordato preventivo dell'art. 140, comma 3, legge fall., il quale esonera i creditori dall'obbligo di restituire quanto hanno già riscosso in adempimento del concordato fallimentare risolto, sia della assoggettabilità a revocatoria degli atti compiuti nel corso della procedura di concordato preventivo).