(massima n. 1)
La cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, č revocabile ai sensi dell'art. 67 legge fall. ove ricorrano i presupposti dell'esecuzione del pagamento nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto, nonché della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, della cui dimostrazione č onerato il curatore.