(massima n. 1)
Non è configurabile come datio in solutum, qualificabile come mezzo anormale di pagamento revocabile a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, l'ipotesi in cui la possibilità di una prestazione diversa dal danaro sia stata prevista originariamente, all'atto di stipulazione del contratto, versandosi in tal caso nella diversa fattispecie dell'obbligazione alternativa, nella quale entrambe le prestazioni sono dedotte in obbligazione, ed al debitore è lasciata la scelta dell'una o dell'altra. In simili ipotesi non si può infatti presupporre che la prestazione diversa sia dipesa dalle difficoltà economiche del debitore, ma si deve invece ritenere che sia stata il frutto di una scelta nell'ambito di quanto già stabilito in origine.