(massima n. 1)
Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia la ricorrenza di una datio in solutum ed il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalitą del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, primo comma, numero 2), legge fall., va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento, e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita, che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita. (Nella specie la societą fallita, conduttrice di un magazzino ad essa concesso in leasing, dopo avere esercitato il diritto di riscatto, reso possibile dall'avvenuto pagamento dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto da parte di un terzo avallante, aveva venduto a detto terzo, di cui essa era divenuta debitrice, il bene acquistato per un controvalore pari al prezzo di riscatto e all'importo dei canoni; enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. osserva che la vendita del bene al terzo garante per un controvalore pari al prezzo di riscatto e all'importo dei canoni costituiva pagamento di un debito scaduto ed esigibile, effettuato non con denaro, ma con il trasferimento della res avendo il terzo creditore acquistato la proprietą dell'immobile a fronte della contestuale estinzione del debito maturato dalla fallita per il pagamento del canone e del prezzo di riscatto, restando in tal modo integrata la fattispecie prevista dall'art. 67, primo comma, numero 2, legge fall.).