(massima n. 1)
Qualora l'apertura di credito bancario risulti in concreto pattuita, per effetto di collegamento fra pił negozi - in ipotesi, in forza di contestuale cessione pro solvendo di crediti verso terzi, e rimessa sul conto corrente della somma riscossa dal debitore ceduto - tendenti non gią ad assicurare liquiditą al cliente, ma a coprire una sua pregressa esposizione debitoria, il versamento rappresenta ex se mezzo anomalo di pagamento, suscettibile di revocatoria in base all'art. 67, comma 1, n. 2, della legge fall., quale atto di disposizione idoneo ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale del debitore, siccome teso a perseguire il risultato satisfattivo per il creditore.