(massima n. 1)
In tema di fallimento, il legislatore, nel dettare le norme di cui all'art. 67, primo e secondo comma L. fall., non soltanto ha inteso differenziare le ipotesi di azione revocatoria fallimentare da quella di revocatoria ordinaria sub specie del differente presupposto del danno per i creditori, ma ha altresì ipotizzato, all'interno della stessa revocatoria fallimentare, due diverse fattispecie, sul presupposto che il concetto di danno possa assumere, rispetto agli atti a titolo oneroso, una portata diversa, sancendo così, con l'art. 67 secondo comma, il principio di una più incisiva indisponibilità (relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione del fallimento del suo titolare, sicché il concetto di eventus damni va, in tal caso, ravvisato nell'assoluta (e legale) presunzione di pregiudizio dei creditori conseguente all'atto di disposizione del patrimonio, vietato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.