(massima n. 1)
In materia di azione revocatoria fallimentare, le diverse previsioni contenute nei due commi dell'art. 67, l. fall. configurano ipotesi differenti di revoca, cui corrispondono azioni autonome, sicché il passaggio dall'una all'altra ipotesi (nella fattispecie, relative a revoca di atto di compravendita, da quella di cui al primo comma, n. 1, a quella di cui al secondo comma) implica il mutamento della causa petendi e perciò la prospettazione di una domanda nuova, non ammissibile in appello.