(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, l'eccezione con cui la parte deduce l'inapplicabilitą della disposizione di cui all'art. 67, comma 1, n. 1, legge fall., in luogo dei successivi n. 2 e 3, al caso in cui sia stato costituito un pegno a garanzia di un'apertura di credito, senza che sia stata disposta anche la revoca contestuale dell'apertura di credito medesima, non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma investe una condizione di mera fondatezza della domanda, il cui esame deve essere condotto d'ufficio, anche se la parte abbia omesso del tutto di formulare deduzioni al riguardo.