(massima n. 1)
L'art. 203 della legge fallim. deve essere interpretato nel senso che il periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre in ogni caso (a ritroso) dal decreto di liquidazione, sia quando tale decreto precede sia quando segua la dichiarazione dello stato di insolvenza, perché, secondo quanto il comma primo dello stesso art. 203 dispone nella sua prima parte, l'azione revocatoria fallimentare non può essere esercitata prima dell'accertamento, pur non ancora definitivo, dello stato di insolvenza; sicché è dalla dichiarazione dello stato di insolvenza che decorre in ogni caso il termine di prescrizione. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, precedente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).