(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 203 legge fall. è deputato a identificare il periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria ma non anche a dettare il regime dell'esercizio di tale azione, del termine della prescrizione — rectius di decadenza, alla luce di quanto dispone l'art. 69 bis, introdotto dall'art. 55 D.L.vo n. 5/2006 inapplicabile alla specie ratione temporis — e della sua decorrenza. Ne consegue che il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria — secondo la disciplina anteriforma — va desunto dalla legge generale (art. 2903 c.c.) e, poiché per l'esercizio dell'azione in parola sono indispensabili la nomina del liquidatore, e la dichiarazione giudiziale di insolvenza, per la identificazione del dies a quo del corso della prescrizione occorre far riferimento ai due eventi congiunti dell'accertamento giudiziale predetto e del provvedimento che ordina la liquidazione.