(massima n. 1)
In tema di procedimento concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, il termine di prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla data della dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza quando tale pronuncia segua il decreto di liquidazione e nomina del commissario liquidatore, o dalla data di nomina di detto commissario, l'unico soggetto comunque legittimato all'esercizio della suddetta azione, se la dichiarazione dello stato d'insolvenza č precedente. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del decreto di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa).