(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, il periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fall., nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento pronunciata da tribunale incompetente cui segua altra dichiarazione resa, nei confronti del medesimo imprenditore, da tribunale poi ritenuto competente dalla Corte di Cassazione, si computa a ritroso dalla data della prima sentenza ; anche se emessa da giudice incompetente, risultano invalidati infatti solo gli effetti regolativi della prima pronuncia, restando assorbiti, perché ribaditi, gli effetti di accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento, in applicazione dell'art. 50 c.p.c. (che prevede la prosecuzione del procedimento avanti al giudice individuato come competente dalla Corte di Cassazione ) e del principio di unitarietą della procedura concorsuale, con un effetto di stabilitą gią implicito nel sistema anche prima della sua espressa enunciazione ad opera dell'art. 9 bis della legge fall. introdotto dal D.L.vo n. 5 del 2006.