(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, nel regime antevigente applicabile "ratione temporis", la prescrizione del diritto potestativo all'azione revocatoria, può essere interrotto unicamente con l'esercizio dell'azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora ma l'effetto interruttivo rimane fermo ai sensi dell'art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio, non rilevando a tale specifico fine la rilevata natura costitutiva dell'azione. (Fattispecie relativa ad azione revocatoria formulata come domanda riconvenzionale in un giudizio, successivamente estintosi, di opposizione allo stato passivo).