(massima n. 1)
In materia di revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, legge fall., le eccezioni del convenuto dirette a contestare la determinazione del periodo sospetto non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art. 183 c.p.c..