(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare (nella specie, avente per oggetto la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., di una cessione di credito, ritenuta di carattere solutorio), la natura costitutiva della predetta azione implica che gli interessi sulla somma dovuta in restituzione - cui va condannata la parte "accipiens" - decorrono dalla correlativa costituzione in mora, che, in difetto di atti anteriori di tale contenuto, va individuata nella domanda giudiziale.