(massima n. 1)
L'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare (nella specie, relativa al trasferimento di partecipazioni sociali) non determina alcun effetto restitutorio in favore del disponente fallito né, tantomeno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta, viceversa, la (sola) inefficacia (relativa) dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente.