(massima n. 1)
La curatela fallimentare non ha l'interesse ad agire in ordine alla domanda di revoca dell'ipoteca che il creditore non abbia fatto valere in sede di ammissione al passivo, sia perchč non č ravvisabile un interesse concreto ed attuale a prevenire il rischio di una rivalsa, meramente eventuale, relativa alle spese di cancellazione, sia perchč la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca determina l'annotazione ex art. 2655 cod. civ., ma non la sua cancellazione.