(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria ove risulti, come nella fattispecie, che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attivitą e passivitą aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perchč all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilitą, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti.