(massima n. 1)
La cessione dei crediti d'impresa, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, č opponibile al fallimento del cedente non giā dal momento del perfezionamento dell'atto contrattuale ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa, sia stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto e che il curatore, agendo ex art. 67 legge fall., dimostri la conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza del cedente a quella data.