(massima n. 1)
In tema di fallimento, poiché la disposizione di cui all'art. 44, secondo comma, legge fall. deve essere coordinata con quelle contenute negli artt. 42, secondo comma, e 46, primo comma, n. 1, della stessa legge, il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per un'attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento può essere acquisito dalla procedura solo previa deduzione delle passività da lui incontrate per generare quel reddito e, comunque, quanto al residuo netto, solo dopo l'emanazione del decreto di cui all'art. 46 citato, con il quale il giudice delegato fissa i limiti entro i quali ciò che il fallito guadagna con la sua attività occorre al mantenimento suo e della famiglia.