(massima n. 1)
In tema di processo instaurato dal minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la potestā parentale, al raggiungimento della maggiore etā da parte del rappresentato che venga successivamente dichiarato fallito, con conseguente interruzione del procedimento, l'iniziativa del curatore fallimentare che intenda riassumere il predetto processo non necessitā di essere promossa con atto di riassunzione nč nei confronti del genitore (che ha perso la rappresentanza processuale e non č perciō contraddittore necessario), nč nei confronti del fallito (la cui capacitā processuale č relativa, in quanto subordinata all'eventuale inerzia del curatore, cui spetta la legittimazione a far valere gli interessi della massa).