(massima n. 1)
La perdita della capacitą processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non č assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore puņ convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno «in bonis» del convenuto.