(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova, la disposizione dell'art. 192, terzo comma, c.p.p. che fa riferimento a dichiarazioni di persone che hanno già assunto la qualità di imputati, non si applica alle dichiarazioni rese dai tossicodipendenti non inquisiti in applicazione dell'art. 80, L. n. 685 del 1975, per le quali occorre soltanto verificare la credibilità, che non può essere ragionevolmente posta in dubbio o svalutata quando essa si presenta precisa e coerente nei riferimenti alle circostanze, ai luoghi ed ai modi di comportamento di persone e quando trova corrispondenza o coincidenza in elementi o in altre informazioni testimoniali acquisiti al processo attraverso un diverso ed autonomo percorso di indagini.