(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., per ritenere la responsabilitą di un imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso č necessario che le dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi. Ma non č necessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli «altri elementi di prova», unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilitą delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro, disponendo che le stesse «sono valutate unitamente agli altri elementi di prova», i quali, peraltro, possono esser costituiti da dichiarazioni di altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo.