(massima n. 1)
In tema di prove, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 del codice di procedura penale valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso non rappresenta un limite al principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, ma costituisce soltanto una indicazione di carattere metodologico: ed invero, nella valutazione delle risultanze processuali, la scelta che il giudice del merito compie in ordine al credito da prestare alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari legittimamente acquisite al processo, piuttosto che alle divergenti dichiarazioni fatte al dibattimento, non č sindacabile in sede di legittimitā quando la scelta sia stata fatta in base ad ineccepibili criteri logici e di metodo e sia suffragata da una motivazione convincente.