(massima n. 1)
La particolare procedura di acquisizione della prova disciplinata dagli artt. 192 e 210 c.p.p. presuppone, nella persona da esaminare, la qualità di coimputato del medesimo reato ovvero di imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 stesso codice e non può essere utilizzata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste da tali norme. Ne discende che legittimamente vengono sentiti come testimoni soggetti, indagati o imputati in altri procedimenti penali, che non siano stati raggiunti da imputazione in concorso, ovvero in connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.