(massima n. 1)
La regola dettata dal comma 1 bis dell'art. 273 c.p.p. (introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63) secondo cui, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per la sottoposizione di taluno ad una misura cautelare personale, debbono essere osservate, fra le altre, le disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. trova applicazione anche nei giudizi de libertate pendenti davanti alla Corte di cassazione la quale, pertanto, nel verificare la legittimitą della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quando questi siano tratti da dichiarazioni rese da coimputati o coindagati, dovrą estendere il proprio esame anche al tema del carattere necessariamente individualizzante che ora debbono assumere, anche ai fini cautelari, gli elementi di riscontro alle suddette dichiarazioni, sia pure nel contesto meramente incidentale del procedimento de libertate ed in termini, quindi, non di certezza ma solo di alta probabilitą di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura.